DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BARDOLINO SUPERIORE
D.O.C.
Art. 1
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bardolino”,
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, e
successive modifiche è sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia del 2001.
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Art. 2
I vini a denominazione di origine controllata “Bardolino” devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in ambito
aziendale, nella percentuale appresso indicata:
- 1. Corvina veronese (cruina o corvina) 35-65% è tuttavia
ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà Corvinone
in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purché il
Corvinone sia coinvolto in terreni ricchi di scheletro;
- 2. Rondinella 10-40%
- 3. Molinara, Rossignola, Barbera, Sangiovese, Marzemino,
Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente per un massimo
del 20% con limite massimo del 10% per singolo vitigno.
I vigneti già iscritti già iscritti al
relativo albo alla data di approvazione del presente disciplinare,
sono idonei alla produzione dei vini “Bardolino”.
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Art.3
1. La zona della produzione delle uve atte a produrre i vini
a denominazione di origine controllata “Bardolino” comprende
in tutto o in parte i territori dei comuni Bardolino, Garda,
Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino,
Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna,
Castelnuovo, Peschiera, Valeggio. OMISSIS
^top Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata “Bardolino” devono
essere quelle tradizionali della zona, comunque, atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le caratteristiche specifiche. I sesti d’impianto,
le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare
sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la
tradizionale pergoletta inclinata unilaterale aperta.
La densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a
3.300 ceppi. Per vigneti piantati prima dell’approvazione del presente
disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto
obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde, che assicuri l’apertura
della vegetazione nell’interfila e una carica massima di 80 mila gemme
per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia consentita
l’irrigazione di soccorso. Fermo restando il limite sopraindicato, la
resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la
effettiva superficie coperta dalla vite. La regione Veneto con proprio decreto,
su proposta del comitato vitivinicolo regionale, istituito con legge regionale
n. 55 dell’8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione
di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bardolino” inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata
al Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini. La facoltà di cui al comma precedente
si esercita in aggiunta al disposto dell’art. 10, lettera c), della legge
n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto. I vigneti iscritti
agli albi della denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino” superiore
sono idonei anche per produrre vini a denominazione di origine controllata “Bardolino”,
alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione. Le unità vitate
omogenee coltivate con la varietà Corvina, Marzemino, Barbera, Merlot
e Cabernet Sauvignon, iscritti all’albo dei vini a denominazione di origine
controllata “Bardolino” e “Bardolino” classico, sono
utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione
di origine controllata “Garda” alle condizioni previste dal relativo
disciplinare di produzione. Entro i termini previsti dalla normativa vigente
successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere
ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di uve e la collocazioni
dei mosti ottenuti e darne comunicazione all’Ispettorato repressione
frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona.
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Art.5
La resa minima di uva ammessa dalla produzione dei vini di cui all’art.
1 non deve essere superiore a t. 13 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
a detto limite purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Bardolino” devono
assicurare un titolo alcolico volumico naturale minimo di 9.5% vol.
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Art.6
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno
della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto
delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Verona. E’ facoltà del
Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, qualora
la situazione di produzione o di mercato lo richieda, di consentire, stabilendo
le opportune modalità di controllo, che le operazioni di vinificazione
siano effettuate nei comuni limitrofi, alla zona delimitata nel precedente
art.3, lettera a). Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Qualora le uve di cui all’art. 2, vengano vinificate con la metodologia
tradizionale a parziale contatto con la buccia, è concesso al vino ottenuto,
in considerazione del suo colore, l’uso in etichetta della specificazione “Chiaretto”.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino” superiore
prima dell’immisione al consumo può essere designato come vino
a denominazione di origine controllata “Bardolino” sempre che il
vino abbia i requisiti previsti per la denominazione di origine controllata.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi alla variazione
di designazione di cui sopra, si deve provvedere di annotare nei registri ufficiali
di cantina le partite dei mosti e dei vini di che trattasi e la loro collocazione
e darne comunicazione all’Ispettorato repressione frodi competente del
territorio e alla Camera di commercio di Verona. L’uso della specificazione “classico” in
aggiunta della denominazione di origine controllata “Bardolino”, è riservato
al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all’interno del territorio
della zona di origine più antica, indicata al precedente art. 3, lettera
b). Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, su richiesta degli interessati e previa istruttoria della Regione Veneto,
anche in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all’interno
della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bardolino”,
a condizioni che:
- Dette cantine siano di pertinenza delle
rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
- · In dette cantine le aziende interessate
vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente
disciplinare soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati,
debitamente iscritti all ’albo vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il
75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata.
La denominazione di origine controllata “Bardolino” può essere
utilizzata per designare al vino spumante “chiaretto” ottenuto
con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione
naturale atti a produrre il tipo brut. Le operazioni di spumantizzazione
debbono avvenire nell’ambito del territorio delle province
di Verona, Treviso, Asti e Brescia. Il vino a denominazione di origine
controllata “Bardolino”, imbottigliato entro il 31 dicembre
dell’annata di produzione delle uve, può essere designato
in etichetta con il termine “novello” purché prodotto
con l’85% di uva a macerazione carbonica. E’ ammessa
la correzione con mosti concentrati ottenuti, da uve provenienti
dalla zona di produzione o con mosti concentrati rettificati.
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Art. 7
I vini della denominazione di origine controllata, di cui all’art.
1 del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione
al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
“Bardolino” e “Bardolino Classico” :
colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato
con l’invecchiamento;
odore: caratteristico con leggero profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta
leggermente frizzante vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10, 50% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
“Bardolino Chiaretto” e “Bardolino Chiaretto
Classico”:
colore: rosa tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico fruttato con leggero profumo delicato;
sapore: morbido, sapido, leggermente amarognolo, talvolta leggermente
vivace;
titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5 g /l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;
“Bardolino Chiaretto Spumante”:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: rosa tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico con leggero profumo delicato;
sapore: morbido, sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 6 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 15 g/l;
“Bardolino Novello” e “Bardolino Novello Classico”:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: caratteristico intenso fruttato;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo fresco, talvolta
leggermente frizzante vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 8 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole forestali – comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto,
i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto
secco netto.
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Art. 8
Alla denominazione di origine controllata dei vini “Bardolino” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
e gli attributi “extra” “fine” “scelto” e “selezionato” e
simili. Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti
vino a denominazione di origine controllata “Bardolino”,
può figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve purché veritiera e documentabile. Per il vino
a denominazione di origine controllata “Bardolino”,
designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive
previste dal presente disciplinare di produzione: “classico”, “chiaretto”, “chiaretto
classico”, “novello” e “novello classico”,
deve essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione
delle uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
I vini a denominazione di origine controllata “Bardolino” immessi
al consumo fino a litri 5, devono utilizzare unicamente contenitori
di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere
di pregio. Per il vino a denominazione di origine controllata “Bardolino” designato
in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste
dal presente disciplinare di produzione: “classico”, “chiaretto
classico”, “novello” e “novello classico”, è obbligatorio
l’uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi fino a litri
5 chiuse con tappo raso, bocca in sughero o altri materiali consentiti;
tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 è consentito anche
l’uso del tappo a vite. Per i vini a denominazione di origine
controllata “Bardolino” immessi al consumo in bottiglie
chiuse con tappo in sughero raso bocca o altri materiali consentiti, è autorizzato
l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata
nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
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